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Panoramica
L’Unione europea ha emanato una direttiva che esige che le autiste e gli autisti che trasportano persone o merci a titolo professionale devono essere in possesso di un apposito certificato di capacità. Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di attuare questa direttiva anche in Svizzera per equiparare i requisiti per le autiste e gli autisti a quelli dei loro colleghi nell’Unione europea. A questo scopo ha emanato un’ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada, ossia l’ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut).
Che cosa è richiesto?
Certificato di capacità: Chi intende trasportare persone con autobus o minibus (cat. D o D1) oppure merci con autocarri (cat. C o C1) deve
essere in possesso del certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci (eccezioni vedi sotto). Per averlo occorre superare un esame teorico e un esame pratico. » di più
La validità del certificato di capacità è limitata a cinque anni. Una proroga è concessa a condizione che si soddisfi l’obbligo di perfezionamento.
Perfezionamento: tutti i titolari di un certificato di capacità professionale devono seguire una formazione periodica. In un arco di tempo di 5 anni occorre seguire e farsi attestare 5 giornate di corsi (35 ore). » di più
Chi è interessato?
Chi ha acquisito la licenza di condurre delle categorie C/C1 o D/D1 prima del 1° settembre 2009, o per lo meno ha richiesto la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre prima di questa data, ottiene il certificato di capacità professionale senza dovere sostenere esami.
A chi è già titolare di una licenza di condurre, il certificato di capacità per il trasporto di persone occorre a partire dal settembre 2013, il certificato di capacità per il trasporto di merci a partire dal settembre 2014.
Chi chiede una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre delle categorie C/C1 o D/D1 dopo il 1° settembre 2009 deve superare un esame OAut.
Eccezioni
Non necessitano di un certificato di capacità i conducenti di veicoli a motore:
- utilizzati per i trasporti di persone o di merci a fini privati;
- la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- utilizzati dall’esercito, dalla polizia, dal servizio antincendio, dall’Amministrazione
delle dogane, dalla protezione civile oppure su loro mandato;
- 2 con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione o manutenzione,
sono eseguite corse di prova o di trasferimento;
3 che, nuovi o trasformati, non sono ancora in circolazione;
- impiegati nei servizi d’urgenza o per misure di salvataggio;
- utilizzati per corse di scuola guida, d’esercitazione o d’esame, per recarsi
all’esame ufficiale del veicolo o nell’ambito di tale esame;
- adibiti al trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente
nell’esercizio della propria attività, a condizione che in media la guida del
veicolo non ecceda la metà del tempo di lavoro settimanale;
- assegnati soltanto al traffico interno di un’impresa e autorizzati a circolare su
strada pubblica soltanto con il permesso dell’autorità.
(art. 3 OAut)
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